Art. 5.
(Norme di adeguamento).
1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
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agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni per l'attuazione della legge medesima.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, e successive modificazioni, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362.